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ESIGIBILITA' IVA

AI FORNITORI DI ESTAV SUD EST

COMUNICAZIONE: Esigibilità dell’IVA sulle fatture per forniture di beni e servizi agli ESTAV a seguito della risposta ad interpello del 9 Luglio 2012 prot. N. 954-102850/2012.



Vi informiamo che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa con risposta ad interpello 9 Luglio 2012 prot. N. 954/102850, in merito al regime di esigibilità IVA da applicare alle fatturazioni a carico dell’ente scrivente, ha riconosciuto lo status soggettivo di ente rientrante a pieno titolo fra quelli di cui all’art. 6, comma 5 del DPR. 633/1972.

Di conseguenza le fatture emesse a carico dello scrivente, laddove interesse di ciascun fornitore, potranno avvalersi del regime di esigibilità IVA differita, come avviene comunemente nelle fatturazioni a carico delle Aziende del SSN.

In tal modo l’IVA risulterà esigibile per l’erario solo all’atto dell’avvenuto pagamento delle fatture da parte dello scrivente.

Estav Sud Est applicherà le modifiche conseguenti alla disposizioni dell’Agenzia delle Entrate a partire dalle fatture pervenute successivamente alla data del 9 luglio 2012.

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, saranno considerate soggette ad IVA differita tutte le fatture ad eccezione di quelle riportanti l’indicazione esplicita di assoggettamento ad IVA immediata.

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